COME EFFETTUARE I CONTROLLI DEL GREEN PASS?
Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art.13,
come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La verifica delle certificazioni
verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente
l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l’emissione. In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo,
l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto
addetto alla verifica.
COME TRATTARE I DATI AI FINI DELLA PRIVACY?
Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13
del DPCM 17 giugno 2021. Inoltre il Garante della Privacy, nel commento allo schema del DPCM,
pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato,
senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della
certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e
senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app
effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una
connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale
presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d.
revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e
includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.
QUALSIASI LAVORATORE PUÒ RICHIEDERE IL GREEN PASS?
Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati
nominati in maniera formale dal datore di lavoro. L’art. 13, comma APPROFONDIMENTO pag 9 4,
infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”. Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere
corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere
accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
È NECESSARIA UN’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA?
No, ad oggi è obbligatorio individuare una figura di “Covid Manager” e farle seguire un corso
specifico solo per gli ambienti sanitari, scolastici e cerimoniali, secondo Prassi di Riferimento
UNI/PdR 106:2021 (ratificata dall’UNI il 11/5/21). Ad ogni modo è probabile che in futuro questa
figura sia obbligatoria anche per altri tipi di attività. (Corso a breve presente sulla nostra
piattaforma).